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Sez. 6, Sentenza n. 4416 del 21/12/1984 Ud. (dep. 08/05/1985) Rv. 169090 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN CASO DI ANNULLAMENTO PARZIALE - LIMITE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA PARTE DI SENTENZA CONFERMATA - SUSSISTENZA - ANNULLAMENTO OPERATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN RELAZIONE AD ALCUNI IMPUTATI CON RIGETTO DI MOTIVI NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALI AVANZATI DA COIMPUTATI ED ATTINENTI A POSIZIONI COMUNI - POSSIBILITÀ DEL GIUDICE DI RINVIO DI TRAVOLGERE QUELLE PARTI DELLA ORIGINARIA SENTENZA CHE RISOLVEVANO QUESTIONI DI FATTO O DI DIRITTO COMUNI A TUTTI I COIMPUTATI E CHE LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO ESATTAMENTE RISOLTE DAL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169090-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN CASO DI ANNULLAMENTO PARZIALE - LIMITE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA PARTE DI SENTENZA CONFERMATA - SUSSISTENZA - ANNULLAMENTO OPERATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN RELAZIONE AD ALCUNI IMPUTATI CON RIGETTO DI MOTIVI NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALI AVANZATI DA COIMPUTATI ED ATTINENTI A POSIZIONI COMUNI - POSSIBILITÀ DEL GIUDICE DI RINVIO DI TRAVOLGERE QUELLE PARTI DELLA ORIGINARIA SENTENZA CHE RISOLVEVANO QUESTIONI DI FATTO O DI DIRITTO COMUNI A TUTTI I COIMPUTATI E CHE LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO ESATTAMENTE RISOLTE DAL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE.*

La libertà del giudice di rinvio è sicuramente completa quando la precedente sentenza di merito sia stata totalmente messa nel nulla dalla pronuncia della Cassazione; è invece condizionata quando l'annullamento sia stato parziale mantenendo pieno effetto ad alcuni punti e ad alcuni pronunciati della sentenza annullata. La sentenza del giudice di rinvio in questo caso deve necessariamente integrarsi con quella parte della precedente sentenza che non solo è rimasta valida, ma che ha avuto anche la ratifica del giudice di legittimità e che ha acquistato effetto di giudicato per la parte confermata. Quando l'annullamento da parte della Corte regolatrice riguarda alcuni coimputati, con il rigetto di motivi non esclusivamente personali avanzati da altri coimputati ed attinenti a posizioni comuni, deve ritenersi che la libertà del giudice di rinvio non possa essere così ampia da consentire di travolgere - sia pure nei confronti di coloro per cui il processo è rimasto in vita per effetto di un annullamento a seguito di accoglimento del ricorso del P.m. - quelle parti dell'originaria sentenza che risolvevano questioni di fatto o di diritto comuni a tutti i coimputati e che la Corte di Cassazione ha ritenuto esattamente risolte dal giudice di merito. Il procedimento infatti resta unitario e le pronuncie non possono non essere legate da un unica logica interna, per cui l'affermazione della Corte regolatrice sulla libertà di indagine del giudice di rinvio non può non essere interpretata nel senso che tale libertà deve ritenersi piena negli ambiti che non coinvolgono questioni ormai precluse a seguito delle pronuncie già effettuate e ritenute intangibili dalla Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)