diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 17304 del 04/10/1989 Ud. (dep. 15/12/1989) Rv. 182816 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - EFFICACIA DI GIUDICATO PER LE PARTI NON ANNULLATE - SENTENZA DEL GIUDICE DI RINVIO CHE ABBIA VIOLATO TALE GIUDICATO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - SANZIONE PROCESSUALE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO AI SENSI DELL'ART. 539 N. 7 COD. PROC. PEN..*
Stato
decisa il 1989-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182816-01

COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA SENTENZA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - EFFICACIA DI GIUDICATO PER LE PARTI NON ANNULLATE - SENTENZA DEL GIUDICE DI RINVIO CHE ABBIA VIOLATO TALE GIUDICATO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - SANZIONE PROCESSUALE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO AI SENSI DELL'ART. 539 N. 7 COD. PROC. PEN..*

In tema di giudicato, non risponde al vero che la normativa processuale non preveda sanzioni per la sentenza del giudice di rinvio che abbia violato il giudicato, nell'ipotesi di annullamento parziale di cui all'art. 545 cod. proc. pen.. l'art. 539 n. 7 cod. proc. pen., infatti, al fine evidente di evitare duplicità di giudicati, prevede l'annullamento senza rinvio, a seguito di ricorso per Cassazione, "se vi è contraddizione tra la sentenza o l'ordinanza impugnata ed un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto..."; annullamento che ha, dunque, come presupposto la contraddizione fra due sentenze e la irrevocabilità di una di esse, cioè di quella anteriore alla sentenza impugnata (sulla scorta dell'enunciato principio la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. pen., sollevata dal ricorrente sul rilievo che tale norma non prevede la nullità della sentenza del giudice di rinvio nel caso in cui, omettendo tale giudice di provocare la dichiarazione da parte della Corte di Cassazione in ordine alle parti della sentenza parzialmente annullata rimasta in vigore, lo stesso si pronunci nuovamente su dette parti ormai irrevocabili). (V mass n 175570; (V mass n 172402; (V mass n 171627; (V mass n 169090).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)