Sez. 2, Sentenza n. 388 del 23/02/1970 Ud. (dep. 06/03/1971) Rv. 117011 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PLURALITA DI PERSONE - ESIGENZA DI PERSONE RIUNITE - ESCLUSIONE - CONCORSO MORALE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PLURALITA DI PERSONE - ESIGENZA DI PERSONE RIUNITE - ESCLUSIONE - CONCORSO MORALE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
L'aggravante speciale del delitto di furto prevista dall'art 625 n 5 cod pen (nella ipotesi del fatto commesso da tre o piu persone) non richiede necessariamente ne che si tratti di persone riunite ne che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante e nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensita e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da piu persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di piu soggetti comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione economica del delitto progettato. Pertanto, ai fini della aggravante suddetta, sono compresi, oltre agli esecutori materiali, anche i correi morali, gli istigatori, i determinatori e coloro che si siano limitati a fornire indicazioni o a promettere assistenza o aiuto da prestarsi dopo la consumazione del reato. (Conf 109550, anno 1968' 105512, anno 1967' V 100826, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)