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Sez. 2, Sentenza n. 10118 del 18/02/1986 Ud. (dep. 29/09/1986) Rv. 173845 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PLURALITÀ DI PERSONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173845-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PLURALITÀ DI PERSONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE.*

L'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen., - nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente né che si tratti di persone riunite né che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato. (V mass n 105512; (V mass n 109550; (V mass n 116771; (V mass n 117011; (V mass n 131215).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)