Sez. 3, Sentenza n. 3696 del 13/11/1969 (Rv. 343948 - 01)
VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VENDITA - INIZIATIVA DEL SOLO VENDITORE - SUFFICIENZA.*
VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VENDITA - INIZIATIVA DEL SOLO VENDITORE - SUFFICIENZA.*
A norma dell'art. 13, ultimo comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1814, ai fini dell'annotazione del trasferimento di proprieta di un autoveicolo nel PRA non si richiede l'iniziativa e la cooperazione personale del compratore, essendo sufficiente la dichiarazione di vendita, firmata dal solo venditore e debitamente autenticata.*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)