Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 12/06/1997 (Rv. 505135 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE | Forma della compravendita - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Manifestazione di consenso verbale - Idoneità alla produzione dell'effetto traslativo - Sussistenza - Prova della compravendita per testi - Ammissibilità - Funzione meramente dichiarativa della trascrizione nel P.R.A. - Sussistenza. .
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE
I contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di autoveicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo (e non necessariamente in via documentale), ivi compresa la prova per testi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)