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Sez. 4, Sentenza n. 46831 del 27/10/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 252141 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Incidente stradale - Omessa o insufficiente manutenzione della strada - Responsabilità del soggetto incaricato del servizio di manutenzione - Condizioni - Presenza di insidie e trabocchetti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252141-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

L'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dei concessionari del diritto di superficie di un'area comprensiva della strada - in cui era avvenuto l'incidente - sul cui margine era stato apposto un cordolo di 25 cm prospiciente uno scavo laterale di circa 5 metri, ritenendolo del tutto insufficiente per altezza rispetto al predetto scavo e, quindi, inidoneo a fungere da recinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)