Sez. 4, Sentenza n. 21040 del 01/04/2008 Ud. (dep. 27/05/2008) Rv. 240218 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Incidente stradale - Causa - Omessa o insufficiente manutenzione della sede viaria - Responsabilità del soggetto incaricato del servizio di manutenzione - Pericolo occulto - Necessità - Esclusione - Applicazione dei consueti criteri di attribuzione della colpa - Sussistenza.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
Nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che la responsabilità dell'addetto alla manutenzione può essere esclusa solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)