Sez. L, Sentenza n. 611 del 30/01/1986 (Rv. 444181 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - CARATTERE SPECIALE - CAUSE DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE - TIPICITÀ - ATTI DIVERSI DALL'ATTO INTRODUTTIVO DELLA LITE - IRRILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - CARATTERE SPECIALE - CAUSE DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE - TIPICITÀ - ATTI DIVERSI DALL'ATTO INTRODUTTIVO DELLA LITE - IRRILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 112 del d.P.R., 30 giugno 1965 n. 1124, ha carattere speciale, trovando detto termine giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per obiettive ragioni di raccolta delle prove. Esso, pertanto, non soggiace a cause di sospensione o d'interruzione diverse da quelle previste negli artt. 111 e 112 del citato d.P.R., con la conseguenza che nessuna Rilevanza interruttiva può attribuirsi ad Atti o richieste dell'assicurato diversi dall'atto introduttivo della lite. Detta limitazione, non rappresentando un limite irrazionale al libero Esercizio in Sede giurisdizionale dei diritti dell'assicurato, che non sono compromessi dalla previsione di un termine concepibile anche nei confronti dei diritti costituzionalmente garantiti, non si pone in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione. (Conf 587/84, mass n 432823).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)