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Sez. L, Sentenza n. 587 del 24/01/1984 (Rv. 432823 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - CARATTERE SPECIALE - CAUSE DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE - TIPICITÀ - PROMESSE DI ADEMPIMENTO O ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DIVERSI DALL'ATTO INTRODUTTIVO DI UNA LITE - IRRILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 2, 3, 24 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432823-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - CARATTERE SPECIALE - CAUSE DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE - TIPICITÀ - PROMESSE DI ADEMPIMENTO O ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DIVERSI DALL'ATTO INTRODUTTIVO DI UNA LITE - IRRILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 2, 3, 24 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ha carattere speciale e non soggiace a cause di sospensione o d'interruzione diverse da quelle previste negli artt. 111 e 112 del citato d.P.R., con la conseguenza che, in ordine ad essa, nessuna Rilevanza interruttiva può attribuirsi alla promessa di adempimento dell'ente assicuratore o ad Atti di Costituzione in mora, di qualsiasi natura, diversi dall'atto introduttivo di una lite. La questione di legittimità costituzionale di tale normativa, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 38 cost., è manifestamente infondata: invero, la limitazione degli effetti interruttivi della prescrizione alla proposizione dell'Azione giudiziaria è giustificata - come la previsione del termine triennale - da obiettive esigenze di celerità concernenti la raccolta delle prove (che invece non sussistono per il diritto alle prestazioni previdenziali per le infermità comuni) e non rappresenta un limite irrazionale al libero Esercizio in Sede giurisdizionale dei diritti dell'assicurato, i quali non sono compresi tra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 cost. E non sono compromessi dalla previsione di un termine di prescrizione, concepibile anche nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti. (Conf 1650/82, mass nn 419483 e 419484; (Conf 2077/81, mass nn 412795 e 412796; (Conf 5335/80, mass nn 409398 e 409399; (Conf 4357/79, mass nn 400867 e 400868).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)