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Sez. L, Sentenza n. 1546 del 07/03/1986 (Rv. 444918 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA UNA PARTE ALLA QUALE SIA STATO NOTIFICATO ALTRO RICORSO PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA UNA PARTE ALLA QUALE SIA STATO NOTIFICATO ALTRO RICORSO PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il fatto che una parte, alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione, proponga a sua volta ricorso principale, anziché incidentale, non rende inammissibile tale gravame, purché non sia decorso il termine di legge, ma importa come unica conseguenza la conversione del ricorso principale in ricorso incidentale. (V 3268/82, mass n 421227; (V 424/76, mass n 379071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)