Sez. L, Sentenza n. 4980 del 08/03/2006 (Rv. 587585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Processo con pluralità di parti - Notificazione del ricorso principale - Proposizione di ricorso incidentale - Disciplina ex art. 333 cod. proc. civ. - Applicabilità - Qualificazione del ricorso in via incidentale come altro ricorso principale - Irrilevanza - Individuazione della relativa disciplina dei termini - Proposizione oltre il termine ex art. 371 cod.proc. civ. - Conseguenza - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
A seguito della notificazione dell'impugnazione principale (che si identifica con quella proposta per prima), sia che la notificazione stessa sia effettuata su iniziativa dell'autore della medesima impugnazione principale, sia che avvenga in esecuzione di ordine reso dal giudice a norma degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., il destinatario di tale notificazione è tenuto, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., a proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo, ancorché abbia qualificato la propria impugnazione come principale. Tale onere, inoltre, riguarda anche il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), e ciò anche nel caso in cui l'impugnazione persegua il medesimo fine di quella principale, cioè di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambe le parti, con la conseguenza che, anche in detta ipotesi, l'eventuale successiva notificazione di altra impugnazione incidentale non autorizza il litisconsorte ad impugnare incidentalmente dopo la scadenza del termine decorrente dalla notificazione dell'impugnazione principale, nemmeno in relazione ad un interesse che scaturisca da quell'altra impugnazione incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)