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Sez. 6, Sentenza n. 108 del 30/12/2013 Cc. (dep. 03/01/2014) Rv. 258460 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rinvio della consegna per gravi ragioni di pericolo per la salute del consegnando - Momento in cui è possibile far valere il motivo di rinvio - Fase esecutiva - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-12-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258460-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato d'arresto europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando attengono alla fase esecutiva ed in tale contesto devono essere fatte valere, mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, legge n. 69 del 2005, trattandosi di una condizione personale soggetta a modificazioni nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)