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Sez. 6, Sentenza n. 7489 del 15/02/2017 Cc. (dep. 16/02/2017) Rv. 269110 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rinvio della consegna per gravi ragioni di pericolo per la salute del consegnando - Momento in cui è possibile far valere il motivo di rinvio - Fase esecutiva - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269110-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato d'arresto europeo, le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)