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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18397 del 04/09/2020 (Rv. 658869 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997 - Inapplicabilità - Ragioni - Differenza da attività accertativa o di rettifica - Motivi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658869-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997, è applicabile solo ove l'istanza di accertamento con adesione sia presentata nei confronti di un atto accertativo e non anche a seguito di liquidazione ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, non essendo questa fondata su una ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, ma su un mero controllo formale effettuato con procedure automatizzate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)