Sez. 5 - , Sentenza n. 2923 del 31/01/2023 (Rv. 666627 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Socio e/o liquidatore di società di capitali estinta - Responsabilità per debiti societari - Istanza di definizione agevolata e sospensione del termine per impugnare ex art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 è applicabile anche se l'istanza di accertamento con adesione è presentata dal socio (e/o dal liquidatore) di una società di capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesti la responsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità.
Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)