Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 13/06/1969 (Rv. 341392 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE ED ALTRE IMPUGNAZIONI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - MODALITA - EFFICACIA EX TUNC.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE ED ALTRE IMPUGNAZIONI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA - MODALITA - EFFICACIA EX TUNC.*
I vizi attinenti al luogo della notificazione del ricorso per Cassazione e delle impugnazioni in genere, al pari di quelli relativi alla persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita, non importano inesistenza della notificazione stessa, ma nullita sanabile ex tunc, o attraverso la Costituzione della parte, sia pure dopo la scadenza del termine di impugnazione, ovvero attraverso la rinnovazione della notificazione a norma dell'art.291 cod.proc.civ., quando la suddetta Costituzione non sia avvenuta. (V. 541-69, massima n.338690 269-69, massima n.338250 1815-68, massima n.333741 2229-67, massima n.329406 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)