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Sez. 3, Sentenza n. 3496 del 04/12/1971 (Rv. 355133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - EFFICACIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1971-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - EFFICACIA EX TUNC.*

La nullita della notificazione dell'atto di impugnazione per violazione della norma di cui all'art 330 cod proc civ circa il luogo di notificazione dell'impugnazione rimane sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione era diretta, per avere in tal modo l'atto raggiunto lo scopo al quale era destinato. (Conf 2107'69, mass n 341392; 1760'68, mass n 333653; 2229'67, mass n n 325896; 1060'66, mass n 322127).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)