Sez. 3, Sentenza n. 3280 del 17/05/1986 (Rv. 446268 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA EX ART. 42 - INAPPLICABILITÀ - PERSISTENTE VIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA EX ART. 42 - INAPPLICABILITÀ - PERSISTENTE VIGORE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA.*
In tema di cosiddetto diritto di ripresa del concedente nei contratti agrari, l'art. 53, primo comma, della legge n. 203 del 1982, laddove introduce una deroga con riferimento al disposto del precedente art. 42 che detto diritto disciplina, pone una eccezione al principio, prima fissato, della immediata applicabilità della nuova disciplina, con contestuale abrogazione di quella anteriore, anche ai giudizi in corso. Conseguentemente, le controversie già promosse dal concedente per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, si sottraggono all'applicabilità del richiamato art. 42 e restano soggette alla disciplina preesistente in tema di diritto di ripresa del fondo, siccome prevista dall'art. 1 del d.l. n. 273 del 1947, modificato dall'art. 2 della legge n. 176 del 1978. (Conf 6345/84, mass n 437943).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)