Sez. 3, Sentenza n. 5466 del 10/10/1988 (Rv. 460075 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN RELAZIONE AL PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PREESISTENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA IN RELAZIONE AL PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA PREESISTENTE - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 53 primo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, recante norme sui contratti agrari, il quale, dopo avere stabilito l'applicabilità ai rapporti in corso, anche se oggetto di controversia, delle nuove norme della legge medesima, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta sentenza già esecutiva o transazione, introduce una deroga con riferimento al disposto del precedente art. 42 in tema di cosiddetto diritto di ripresa del concedente, pone una eccezione non all'eccezione, ma al principio prima fissato dell'immediata applicabilità della nuova disciplina. Ne consegue che le controversie già promosse dal concedente, per ottenere la cessazione della proroga legale del rapporto d'affitto in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, (o di farlo coltivare direttamente da un proprio figlio) si sottraggono all'applicazione del citato art. 42, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, prima di una sentenza esecutiva e restano soggette alla disciplina della preesistente normativa in tema di diritto di ripresa del fondo, dettata dall'art. 1 lett. A) d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, come modificato dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176. (Conf 2412/88, mass n 458188; (Conf 2992/87, mass n 452089; (Conf 2114/87, mass n 451356; (Conf 7328/86, mass n 449383; (Conf 290/86, mass n 443926; (Conf 7066/86, mass n 449147; (Conf 4168/86, mass n 446954; (Conf 3787/86, mass n 446641; (Conf 3280/86, mass n 446268; (Conf 626/86, mass n 444194; (Conf 285/86, mass n 443920; (Conf 5164/85, mass n 422471; (Conf 4841/85, mass n 442242; (Conf 6345/84, mass n 437943).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2, Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)