Sez. U, Sentenza n. 1519 del 13/02/1991 (Rv. 470911 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici. | Inquadramento del lavoratore subordinato nell'ambito della organizzazione e dei compiti istituzionali di un ente pubblico non economico - Rapporto di pubblico impiego - Sussistenza - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Costituzione e disciplina privatistica del rapporto - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici.
L'inquadramento del lavoratore subordinato nell'ambito della organizzazione e dei compiti istituzionali di un ente pubblico non economico implica la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenziale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, mentre non influisce, a detti fini, che il rapporto stesso si ricolleghi ad un'assunzione effettuata in forma privatistica, né che sia stato poi assoggettato alla disciplina propria del lavoro privato (anche con riguardo al trattamento di cassa integrazione ed alla indennità di disoccupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 629, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)