Sez. U, Sentenza n. 10375 del 23/11/1996 (Rv. 500746 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Presupposti - Rapporto di impiego privato con enti pubblici - Configurabilità - Presupposti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Nelle controversie di lavoro nei confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici, mentre ai fini della qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro resta determinante l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente - senza che rilevi in contrario né l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato, né la mancanza di un formale atto di nomina, e neppure la diversa qualificazione del rapporto da parte dell'ente pubblico o l'apposizione di termini di durata della prestazione lavorativa - può ritenersi la sussistenza di un rapporto di natura privatistica solo quando il lavoratore risulti inserito non già nella struttura pubblica dell'ente, ma in un'organizzazione separata ed autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità - essendo in tal caso irrilevante la correlazione della prestazione ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro - oppure quando la qualificazione privatistica del rapporto sia espressamente prevista dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)