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Sez. 2, Sentenza n. 2665 del 26/05/1978 (Rv. 392033 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VENDITA DI IMMOBILE CON OPERE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O ACTIO QUANTI MINORIS - ESPERIBILITA DA PARTE DEL COMPRATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392033-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VENDITA DI IMMOBILE CON OPERE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O ACTIO QUANTI MINORIS - ESPERIBILITA DA PARTE DEL COMPRATORE - CONDIZIONI.*

I rimedi previsti dall'art 1489 cod civ, qualora la cosa venduta sia gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, sono esperibili dal compratore anche in caso di alienazione di immobile con opere effettuate in violazione delle limitazioni legali della proprieta (nella specie, tubazioni a distanza inferiore a quella prescritta dall'art 889 cod civ), ove la relativa inosservanza non sia stata dichiarata dal venditore e non sia conosciuta dal compratore stesso, o comunque da lui conoscibile con l'uso della normale diligenza. (V 3196/73, mass n 367017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)