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Sez. 2, Sentenza n. 3196 del 26/11/1973 (Rv. 367017 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE COSTRUITO IN VIOLAZIONE DI LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - AZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONTIGUO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE LEGALE - RESPONSABILITA DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - RICONDUCIBILITA SOTTO IL PROFILO DELL'EVIZIONE O DELL'ACTIO QUANTI MINORIS - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1973-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367017-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE COSTRUITO IN VIOLAZIONE DI LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - AZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO CONTIGUO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE LEGALE - RESPONSABILITA DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - RICONDUCIBILITA SOTTO IL PROFILO DELL'EVIZIONE O DELL'ACTIO QUANTI MINORIS - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

Qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione di limitazioni legali della proprieta, la pretesa del proprietario del fondo contiguo diretta ad ottenere il rispetto di tali limitazioni, puo concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, nello schema dell'evizione (artt 1483, 1484 cod civ) ovvero della garanzia prevista dall'art 1489 cod civ per gli oneri ed i diritti di godimento di terzi, secondo che dall'accoglimento della pretesa derivi in tutto o in parte la perdita della cosa venduta (totale o parziale demolizione dell'edificio), ovvero consegua una restrizione del godimento della cosa medesima, la quale resti peraltro integra nella sua identita strutturale. (nella specie la SC ha ritenuto riconducibile all'ipotesi di garanzia previsto dall'art 1489 cod civ, la proposizione dell'actio negatoria servitutis da parte del proprietario del fondo contiguo al fine di ottenere, dall'acquirente dell'edificio, l'eliminazione di un prospetto e di uno scolo di acque). (V 1240/70, mass n 346900; 318/68, mass n 331262).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)