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Sez. 2, Sentenza n. 3605 del 11/12/1971 (Rv. 355324 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - RINUNZIA ALL'AZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO - TRASFERIMENTO DI BENI GIA ACQUISITI AL PATRIMONIO DEL LEGITTIMARIO MEDESIMO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355324-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - RINUNZIA ALL'AZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMARIO - TRASFERIMENTO DI BENI GIA ACQUISITI AL PATRIMONIO DEL LEGITTIMARIO MEDESIMO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - EFFETTI.*

Il diritto del legittimario di chiedere la riduzione delle Disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima ha carattere potestativo, e l'eventuale rinunzia all'Azione di riduzione non puo configurarsi come un trasferimento di beni gia acquisiti al patrimonio del legittimario, ma ha solo l'effetto di rendere definitive ed intangibili, nei confronti di uno o piu coeredi, le situazioni giuridiche determinate dal testatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 522 CORTE COST., Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)