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Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 26/03/1981 (Rv. 412437 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IN GENERE - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - PRINCIPIO GENERALE DELLA TASSAZIONE ANALITICA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412437-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IN GENERE - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - PRINCIPIO GENERALE DELLA TASSAZIONE ANALITICA - APPLICABILITA.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile, nel vigore del DPR 29 gennaio 1958 n 645, anche per gli istituti autonomi per le case popolari, che sono soggetti ad imposizione per i redditi non sottratti alla loro disponibilita, opera il principio generale della tassazione analitica, il quale comporta la necessita di prescindere dai risultati complessivi finali del bilancio degli enti medesimi, e di fare riferimento ai risultati attivi delle singole gestioni, al netto delle relative spese e passivita. (V 3915/79, mass n 400377; (V 4248/78, mass n 393895).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 91, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)