Sez. 1, Sentenza n. 4248 del 22/09/1978 (Rv. 393895 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - UTILI - CONSEGUIMENTO - LEGITTIMITA - NATURA - REDDITO IMPONIBILE CON L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B - CONFIGURABILITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - UTILI - CONSEGUIMENTO - LEGITTIMITA - NATURA - REDDITO IMPONIBILE CON L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B - CONFIGURABILITA.*
La disciplina dell'attivita degli istituti autonomi per le case popolari, pur caratterizzata dal perseguimento del fine pubblico di provvedere all'assistenza delle classi povere e disagiate, sovvenendole del bene della casa posta a loro disposizione a prezzo tenue, non impone una indefettibile corrispondenza tra costi e ricavi, ne prevede l'obbligatoria destinazione di eventuali avanzi di gestione al riassorbimento delle spese e dei costi per l'Esercizio successivo, ma consente il conseguimento di utili, e stabilisce, specificamente per le entrate da cessione in proprieta degli alloggi, la destinazione di esse alla costruzione di nuovi alloggi, parte dei quali destinati ad incrementare il patrimonio degli istituti stessi. Detti utili, pertanto, configurando entita economica autonoma, prodotta mediante capitale e lavoro, e non essendo assoggettabili ad alcuna delle imposte previste per i redditi fondiari e di fabbricati, costituiscono reddito imponibile con l'imposta di ricchezza mobile categoria b, ai sensi e sotto il vigore dello art 81 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette). (V 493/76, mass n 379150).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)