Sez. 1, Sentenza n. 1507 del 17/12/1998 Ud. (dep. 05/02/1999) Rv. 212276 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE | Richiesta di attenuante motivatamente dettagliata - Rinvio alla motivazione della sentenza di prime cure - Legittimità - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE
Non soddisfa l'obbligo di motivazione il giudice di appello che, a fronte della richiesta, dettagliatamente articolata nel motivo di impugnazione, di concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991, la neghi richiamandosi semplicemente alla decisione impugnata (nella specie con l'espressione "come giustamente valutato dal giudice di prime cure").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)