Sez. 2, Sentenza n. 16716 del 11/02/2005 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234409 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Giudice di appello - Motivazione sulla credibilità dei chiamanti in correità - Richiamo alla sentenza di primo grado - Nella parte relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991 - Sufficienza - Ragioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Il giudice di appello assolve al dovere di motivazione in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti in correità se richiama la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991 ad opera del giudice di primo grado, la cui pronuncia sul punto è divenuta definitiva, perché fa rinvio, con procedimento argomentativo legittimo, alle valutazioni espresse in merito dal primo giudice, dalle quali non ritiene di discostarsi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)