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Sez. 1, Sentenza n. 1103 del 01/02/2000 (Rv. 533355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Contenzioso elettorale - Limitazione posta dall'art. 82/3 del d.P.R. n. 570/1960 alla prosecuzione dell'azione popolare - Questione d'incostituzionalità della norma - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

In tema di contenzioso elettorale, la limitazione all'esercizio (o, meglio, alla prosecuzione) dell'azione elettorale, sancita dall'art. 82/3 del d.P.R. n. 570 del 1960 ("le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione dalla parte soccombente e dal procuratore generale della corte d'appello") è conforme al principio secondo cui i soggetti rimasti estranei alla precedente fase del processo non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, non consentendo il processo di legittimità l'introduzione di soggetti che non siano stati parti nelle precedenti fasi del giudizio di merito. È, peraltro, manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'enunciata disposizione, siccome la corretta applicazione della legge ed il rispetto del principio di buona amministrazione sono comunque tutelati per il tramite della facoltà di ricorrere per cassazione attribuita al procuratore generale presso la corte d'appello.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)