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Sez. U, Sentenza n. 953 del 01/02/1991 (Rv. 470730 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Attiva | Contenzioso elettorale amministrativo - Decisione del Consiglio di Stato - Ricorso - Mancata partecipazione al giudizio a quo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470730-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Attiva

Il ricorso per cassazione, contro pronuncia resa dal Consiglio di Stato in materia di contenzioso elettorale amministrativo, deve essere dichiarato inammissibile, quando provenga da un soggetto, che, pur essendo cittadino elettore abilitato all'azione popolare, non sia stato parte davanti al giudice "a quo", atteso che il principio, secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta soltanto alla parte soccombente, trova deroga, in detta materia, ed in favore di detto elettore, con limitato riguardo alla pregressa fase di gravame (artt. 82/2 ed 83/12 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come introdotti dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)