Sez. 5, Sentenza n. 8114 del 09/06/1982 Ud. (dep. 21/09/1982) Rv. 155142 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE DI MERCI O DENARO DA PARTE DEL FALLITO - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - COMPORTAMENTO DEL FALLITO - RILEVANZA QUALE INDIZIO DI ATTIVITÀ FRAUDOLENTA - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE DI MERCI O DENARO DA PARTE DEL FALLITO - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - COMPORTAMENTO DEL FALLITO - RILEVANZA QUALE INDIZIO DI ATTIVITÀ FRAUDOLENTA - FATTISPECIE.*
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 n. 1 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il giudice può legittimamente fondare il suo convincimento sul mancato reperimento di beni preesistenti nel patrimonio del fallito (merci o denaro), specie se altri indizi di attività fraudolenta si ricavino dal comportamento dello stesso fallito. (nella specie il fallito aveva occultato merci aziendali presso la sua abitazione allo scopo di distrarle dal fallimento). (Conf mass n 108581).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)