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Sez. 5, Sentenza n. 550 del 28/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108581 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - NOZIONE - PROVE DELLA DISTRAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DEL FALLITO - INDIZIO DI COLPEVOLEZZA.*
Stato
decisa il 1968-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108581-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - NOZIONE - PROVE DELLA DISTRAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DEL FALLITO - INDIZIO DI COLPEVOLEZZA.*

Ai fini della configurabilita del delitto di bancarotta fraudolenta costituisce distrazione qualunque fatto, diverso dalla dissipazione o dall'occultamento, mediante il quale l'imprenditore faccia uscire con coscienza e volonta dal suo patrimonio uno o piu beni, sottraendoli alla garanzia dei creditori. Il giudice, per affermare la responsabilita per tale reato, puo fondare il suo convincimento sul comportamento del fallito, qualora costui non abbia voluto o saputo indicare la destinazione dei beni, gia esistenti nel suo patrimonio, o abbia addotto al riguardo giustificazioni infondate o pretestuose. (V.107961, anno 1968 105575, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)