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Sez. 2, Sentenza n. 10978 del 22/06/1983 Ud. (dep. 17/12/1983) Rv. 161799 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DOLO SPECIFICO - SCOPO DI PROFITTO - NECESSITÀ DI UN PROFITTO ECONOMICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161799-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DOLO SPECIFICO - SCOPO DI PROFITTO - NECESSITÀ DI UN PROFITTO ECONOMICO - ESCLUSIONE.*

Nel delitto di furto il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto dall'impossessamento della cosa rubata, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. (nella specie il ricorrente sosteneva di aver agito non per finalità di lucro ma per rappresaglia). (Conf mass n 146166 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)