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Sez. 1, Sentenza n. 10270 del 25/06/1980 Ud. (dep. 09/10/1980) Rv. 146166 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - SCOPO DI PROCURARSI UN PROFITTO - NECESSITA DEL PROFITTO ECONOMICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146166-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - SCOPO DI PROCURARSI UN PROFITTO - NECESSITA DEL PROFITTO ECONOMICO - ESCLUSIONE.*

Per la configurabilita del delitto di furto e quindi del delitto di rapina, di cui il furto costituisce una componente essenziale, non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a se o ad altri un profitto di natura economica, ma e al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. (fattispecie in cui nel ricorso si era prospettata la tesi che si trattasse di violenza privata e non di rapina, avendo i colpevoli agito a scopo di rappresaglia). (Conf mass n 139694; (Conf mass n 131671; (Conf mass n 118106; (Conf mass n 110981).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)