Sez. 1, Sentenza n. 6940 del 11/03/1988 Ud. (dep. 15/06/1988) Rv. 178578 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI MUTAMENTO DI PENA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI MUTAMENTO DI PENA.*
Il divieto della "reformatio in peius" costituisce un principio di portata generale, applicabile anche al giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna impugnata dal solo imputato. Pertanto, il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello, non può emettere una pronuncia più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di Cassazione. (fattispecie in cui i giudici del rinvio avevano ritenuto non estensibile il divieto in Sede di rinvio ritenendo la natura eccezionale della disposizione ed applicando all'imputato pene più gravi di quelle inflitte dalla sentenza annullata). (Conf mass n 165683 ed ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)