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Sez. 6, Sentenza n. 7396 del 30/04/1984 Ud. (dep. 25/09/1984) Rv. 165683 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI AUMENTO DI PENA.*
Stato
decisa il 1984-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165683-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI AUMENTO DI PENA.*

Il principio che impone il divieto della "reformatio in peius", sebbene previsto espressamente dall'art. 515 cod. proc. pen. nel rapporto processuale tra il giudizio di primo grado e quello di appello e per l'ipotesi di gravame non proposto dal pubblico ministero, è di portata generale e quindi riferibile a tutta la disciplina delle impugnazioni. Il predetto divieto deve pertanto essere esteso anche al giudizio di rinvio, nel cui ambito deve essere raffrontata la pena inflitta con la sentenza annullata e quella successivamente irrogata dal giudice di rinvio. (nella specie è stata ritenuta la violazione del suddetto principio, avendo il giudice di rinvio aumentata la pena precedentemente inflitta a seguito dell'accoglimento del ricorso della parte privata ed in assenza di impugnazione del P.m.). (V mass n 140203; (V mass n 119803; (Conf mass n 161362; (Conf mass n 146608; (Conf mass n 130517; (Conf mass n 123736; (Conf mass n 119330; (Conf mass n 118807; (Conf mass n 113479).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)