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Sez. L, Sentenza n. 5713 del 23/10/1980 (Rv. 409553 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITA DI TRASFERTA O DI MISSIONE - CONTRIBUZIONE IN MISURA RIDOTTA - PERSONALE OPERANTE FUORI SEDE - INDENNITA RELATIVE - NATURA DI RIMBORSO SPESE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409553-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITA DI TRASFERTA O DI MISSIONE - CONTRIBUZIONE IN MISURA RIDOTTA - PERSONALE OPERANTE FUORI SEDE - INDENNITA RELATIVE - NATURA DI RIMBORSO SPESE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Quando il personale dipendente presta la sua opera solo al di fuori della Sede dell'azienda, al fine di stabilire se le indennita corrisposte allo stesso personale abbiano carattere di trasferta (o di missione) in senso proprio e, pertanto, siano assoggettabili a contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria in misura ridotta, il giudice, tenuto presente che la Sede dell'azienda non puo essere confusa con l'ordinaria Sede di lavoro del detto personale, e deve accertare, ai fini del riconoscimento del carattere risarcitorio delle spese non documentabili coperte dalle predette indennita, di quali genere di spese, in contrapposizione a quelle documentabili a pie di lista, si tratti, e valutare in concreto se le stesse debbano essere imputate al soddisfacimento di interessi esclusivi del datore di lavoro o di esigenze di vita dei lavoratori da considerarsi ordinarie in rapporto alle particolari modalita delle loro prestazioni, in quanto solo alle prime e non anche alle seconde puo attribuirsi funzione risarcitoria.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)