Sez. L, Sentenza n. 5963 del 10/11/1981 (Rv. 416739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - DIARIA CORRISPOSTA IN MISURA FISSA - COMPUTO - DISTINZIONE TRA PARTE RETRIBUTIVA E PARTE AVENTE CARATTERE INDENNITARIO O DI RIMBORSO SPESE - INDAGINE RELATIVA - CRITERI - EQUITÀ DEL GIUDICE E CRITERI EX ARTT. 27 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 E 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - DIARIA CORRISPOSTA IN MISURA FISSA - COMPUTO - DISTINZIONE TRA PARTE RETRIBUTIVA E PARTE AVENTE CARATTERE INDENNITARIO O DI RIMBORSO SPESE - INDAGINE RELATIVA - CRITERI - EQUITÀ DEL GIUDICE E CRITERI EX ARTT. 27 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 E 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
In Sede di comparazione fra il trattamento economico in concreto goduto dal lavoratore e quello spettantegli a norma della contrattazione collettiva, la diaria corrisposta in cifra fissa va computata nella misura in cui essa ha carattere retributivo, con esclusione, invece, della parte in cui lo stesso emolumento ha carattere indennitario o di rimborso spese. L'indagine volta ad accertare la natura dell'emolumento, e a distinguerne le quote aventi l'uno o l'altro di detti caratteri deve essere svolta caso per caso, attraverso la ricostruzione della volontà contrattuale, e, solo quando l'utilizzazione di tale mezzo sia rimasta infruttuosa, è al giudice del merito consentito di ricorrere al criterio (succedaneo) dell'equità e, in tale ambito, ai criteri dettati, in materia previdenziale, dall'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (che assoggettava a contribuzione il 40% della diaria) e dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (che esclude dalla retribuzione imponibile il 50% della stessa erogazione). (V. 5713/80, mass n 409553; (V 1342/77, mass n 385051; (V 4697/76, mass n 383445; (V 1455/71, mass n 351748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)