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Sez. U, Sentenza n. 1 del 09/01/2001 (Rv. 544135 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore abitualmente residente all'estero ma trovantesi in Italia - Provvedimenti urgenti - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Conferma o modifica - Giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale - Comunicazione del provvedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544135-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori, generalmente applicabile in forza del rinvio contenuto nell'articolo 42 della legge n. 218 del 1995, sussiste la giurisdizione del giudice italiano ad assumere, in tutti i casi di urgenza, le misure necessarie per la protezione del minore che si trovi in Italia, ferma restando la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore - cui i provvedimenti urgenti devono essere immediatamente comunicati (per il tramite delle Autorità centrali, tra gli Stati contraenti) - a decidere sul mantenimento o la revoca delle misure medesime.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1994 num. 64 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 9, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)