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Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011 (Rv. 618779 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore abitualmente residente all'estero trasferito in Italia - Giurisdizione - Criteri - Residenza abituale - Sussistenza - Prossimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618779-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 1 della Convenzione dell'Aja dà rilievo unicamente al criterio della residenza abituale del minore, quale determinata in base alla situazione di fatto esistente all'atto dell'introduzione del giudizio, non consentendo, quindi il mutamento della competenza, in ossequio al diverso principio di "prossimità", poiché questo è evocabile solo in tema di competenza interna; pertanto, in caso di trasferimento di un minore (nella specie dalla Svizzera all'Italia) permane la giurisdizione del giudice di residenza abituale, ancorché l'autorità giudiziaria adita a seguito del trasferimento abbia emesso provvedimenti interinali per ragioni d'urgenza.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 1, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 5, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)