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Sez. 3, Sentenza n. 13041 del 28/02/2013 Cc. (dep. 21/03/2013) Rv. 255115 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Amministrazione dei beni in sequestro - Nomina di un amministratore giudiziario - Obbligo del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255115-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione di un complesso alberghiero oggetto di lottizzazione abusiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)