Sez. 3, Sentenza n. 14567 del 07/02/2018 Cc. (dep. 29/03/2018) Rv. 273163 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Revoca del sequestro - Cauzione - Restituzione - Detrazione delle spese di gestione economica dei beni produttivi in sequestro - Ammissibilità - Detrazione del compenso del custode - Amministratore giudiziario - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In caso di revoca del sequestro preventivo di beni produttivi con restituzione della cauzione prestata, ove non vi siano somme all'attivo del compendio amministrato, devono essere detratte dalla stessa le spese di gestione sostenute dal custode-amministratore giudiziario, non qualificabili come spese di giustizia, e non quelle relative al compenso erogato al custode, che, invece, vanno poste a carico dell'Erario. (Fattispecie in tema di sequestro di un complesso turistico-alberghiero in relazione ai reati di edificazione e lottizzazione abusiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)