Sez. 3, Sentenza n. 10061 del 13/07/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv. 203473 - 01
Edilizia - In genere | Lottizzazione abusiva - Confisca - Obbligatorietà - Presupposto - Fattispecie.
Edilizia - In genere
In tema di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dello art. 19 legge 28 febbraio 1985, n. 47 - tenuto conto della differente terminologia usata dal legislatore rispetto alla demolizione prevista dall'art. 7, ultimo comma, stessa legge - lascia intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna per il reato edilizio, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto. (Nella specie, dedotta dal ricorrente l'illegittimità della confisca dei fondi, in violazione dell'art. 240 cod. pen., poiché tali immobili non potevano essere considerati cose finalizzate a commettere il reato, né prodotto o profitto del reato, la S.C. ha osservato che la confisca non era stata disposta ai sensi dello art. 240 cod. pen., bensì in ottemperanza a quanto prescritto dallo art. 19 legge n. 47 del 1985).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)