Sez. 3, Sentenza n. 37086 del 07/07/2004 Cc. (dep. 22/09/2004) Rv. 230031 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Lottizzazione abusiva - Confisca - Obbligatorietà - Ragioni - Differenza con la confisca ex art. 240 cod. pen..
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca conseguente all'accertamento di una lottizzazione abusiva, non è applicabile la disciplina dell'art. 240 cod. pen. ma quella prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che stabilisce la obbligatorietà della misura ogni qual volta il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendente dalla persona del condannato e dalla stessa esistenza di una sentenza di condanna. (La Corte ha osservato che la confisca in oggetto ha natura reale e non personale e quindi consegue anche ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione od amnistia, ed è ugualmente applicabile nei confronti dei proprietari delle aree, anche se rimasti estranei al processo penale).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)