Sez. L, Sentenza n. 891 del 12/02/1982 (Rv. 418742 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - IMPLICITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DESUNZIONE DELLA PREFISSIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA CONVENZIONALE O DALLA PREVISIONE DELLA RISOLUZIONE PER EFFETTO DI DATI EVENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - IMPLICITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DESUNZIONE DELLA PREFISSIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA CONVENZIONALE O DALLA PREVISIONE DELLA RISOLUZIONE PER EFFETTO DI DATI EVENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario soggetto al regime vincolistico - pur potendo essere anche implicita, sempreché la volontà abdicativa del diritto risulti inequivocabilmente dal contenuto dell'atto - non può essere desunta né dalla mera prefissione di un termine (anteriore a quello di proroga) di scadenza convenzionale, ancorché questo sia dalle parti definito "improrogabile", né dalla previsione della risoluzione del contratto al verificarsi di determinati e specifici eventi. (V 614/70, mass n 345757).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)