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Sez. 3, Sentenza n. 4928 del 01/08/1986 (Rv. 447617 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - ALLA PROROGA LEGALE - IMPLICITA - DESUNZIONE DALLA PREFISSIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA CONVENZIONALE, O DALLA PREVISIONE DI DETERMINATI EVENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447617-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - ALLA PROROGA LEGALE - IMPLICITA - DESUNZIONE DALLA PREFISSIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA CONVENZIONALE, O DALLA PREVISIONE DI DETERMINATI EVENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario soggetto al regime vincolistico, pur potendo essere implicita - sempre che la volontà abdicativa del diritto risulti inequivocabilmente dal contenuto dell'atto - non può essere desunta né dalla mera prefissione di un termine (anteriore a quello di proroga) di scadenza convenzionale, ancorché dalle parti definito improrogabile, né dalla previsione di determinati e specifici eventi. (Conf 891/82, mass n 418742).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)