Sez. 4, Sentenza n. 25321 del 06/05/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228932 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi attenuata - Riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - Compatibilità - Condizioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di un passaporto e di una patente, il giudice di merito aveva motivato circa la sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto, proprio attribuendone il fondamento alla natura dei beni oggetto della ricettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)