Sez. 2, Sentenza n. 16 del 10/01/1995 Cc. (dep. 15/06/1995) Rv. 201783 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Circostanze | Attenuante del fatto di lieve entità - Ricettazione di moduli di assegni - Configurabilità - Valutazione della condotta complessiva - Necessità.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Circostanze
Poiché la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" ricettata, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta complessiva, anche nella ricettazione di assegni, o di moduli di assegni, non si può escludere concettualmente ed in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, potendosi questa ravvisare se le modalità dello stesso, quali il modico importo dell'assegno, il limitato danno cagionato con la sua messa in circolazione, il movente dell'azione, la personalità del colpevole, siano tali da consentire ai giudici, secondo i normali criteri di valutazione, di considerarlo in concreto di modesta rilevanza criminosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)