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Sez. 4, Sentenza n. 515 del 19/10/1988 Ud. (dep. 19/01/1989) Rv. 180191 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - OMESSA CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180191-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - OMESSA CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il giudice può valorizzare, tra gli elementi a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, il negativo comportamento processuale del reo, non per penalizzare la mancata confessione, bensì per porre in risalto l'assenza di quella che è considerata una ragione di particolare benevolenza nell'Esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 62 bis cod. pen.. (V mass n 176127; (V mass n 171597; (V mass n 116331; (Conf mass n 160690).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)